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Giorgio Ambrosoli

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Una tegola per Francé

Fantapolitica vers. 3 La Corte Costituzionale cassa un ricorso presentato dalle Regioni Piemonte, Marche e Toscana contro due articoli del decreto Brunetta, quello che impone anche agli enti locali di rispettare il limite del 10% nelle assunzioni di dirigenti a tempo determinato. E a Canosa?
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Fantapolitica vers. 3 Non se ne parla, ma un’altra tegola sta per abbattersi sul capo del sindaco Ventola. Potrebbero essere gli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale, la 324 del 2010. Si tratta di un ricorso fatto dalle Regioni Piemonte, Marche, Toscana contro alcune modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio noto come Legge Brunetta, e più precisamente avverso gli art. 40, comma 1, lettera f e art. 49, comma 1.
Brunetta ce lo ricordiamo per le sue uscite spesso pirotecniche contro i dipendenti pubblici, da lui definiti fannulloni. Non ha lasciato grandi segni quando si è trattato di calcare la mano contro, magari, i dirigenti, lautamente pagati e spesso vera causa dell’inefficienza della Pubblica Amministrazione, convinto com'è che il pesce non puzzi mai dalla testa.
Nei punti controversi ed impugnati davanti alla Consulta, i protagonisti sono loro e l’abuso che spesso le amministrazioni fanno nell’assumerli con contratti a termine, legandoli non tanto a criteri di efficienza ed efficacia, evocati ogni tre per due, quanto al capestro di quel rinnovo contrattuale che potrebbe significare uno o due altri anni di lavoro in più, o, in alternativa, l'ipotesi di doversi rimettere in giro a cercarne un altro. Sul piano della dottrina alcuni giuristi si sono già pronunciati, concludendo che per effetto della separazione dei ruoli tra amministratori (indirizzo politico e controllo) e dirigenti (traduzione in disposizioni concrete del quadro normativo) l’assunzione a tempo determinato, legata al mandato dei sindaci o dei presidenti degli enti locali, pone il dirigente in una condizione di debolezza rispetto a chi lo ha assunto, minando quell’indipendenza che dovrebbe essergli propria.
Veniamo al dunque e diamo un’occhiata alle parti di legge che le Regioni ricorrenti hanno sottoposto a giudizio. Il primo punto, oggetto di discordia, riguarda la lettera f del comma 1 dell’art. 40, con il quale si aggiungono due nuovi commi al decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, il 6 bis che recita: fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall’applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque; e il 6 ter che per gli amministratori locali è quello più devastante, in cui si precisa che Il comma 6 ed il comma 6 bis si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2.
Cos’è accaduto. Il comma 6 del decreto legislativo n. 165 norma l’assunzione a tempo determinato di dirigenti nello Stato, imponendo alcune limitazioni sia sulla quantità che sulla qualità, riducendone al 5% la quota sia di prima che di seconda fascia; incarichi che andranno affidati a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale oppure che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica. Per anni, gli enti locali, Regioni comprese, non si sono preoccupate più di tanto di questa norma, convinte com’erano che valesse solo per le amministrazioni centrali dello Stato e che in virtù delle modifiche costituzionali del 2001, non sarebbero state applicabili in altri contesti. Brunetta, evidentemente, non deve essere stato dello stesso avviso se ci ha infilato quel terribile filotto: il comma 6 bis con il quale ha specificato che anche in politica valgono, per gli arrotondamenti dei quozienti, le stesse regole della matematica e che per amministrazioni pubbliche non si intendono solo quelle centrali, ma anche regioni ed enti locali. Quindi, la regola del 5% per dirigenti a tempo determinato di prima fascia e stesso rapporto per quelli di seconda fascia, vale per tutti, nessuno escluso.
Nello specifico dell’Amministrazione comunale canosina, questa limitazione diventa un’autentica tegola per Francè, se si considera che il nostro sindaco non fa indire concorsi da tempo immemore per assumere dirigenti a tempo indeterminato. Se si dà un’occhiata alla pianta organica, si scopre che solo il dott. Pontino e l’ing. Germinario rientrano nella categoria dei dirigenti ammissibili con i criteri di Brunetta, mentre si troverebbero scoperti neoassunti coma la dott.ssa Scolletta o la dott.ssa Asselta, passando addirittura per il comandante dei Vigili Urbani. Facciamo un rapido conto. I settori per i quali è prevista una figura professionale dirigenziale sono sei. Negli enti locali non ci sono prime e seconde fasce, per cui sommando le quote massime spettanti ad entrambe, arriveremmo ad una percentuale massima consentita del 10%, che nel nostro caso si traduce in uno 0,6 arrotondabile ad 1 per effetto del comma 6 bis. In definitiva Francè potrebbe tenere alle sue dipendenze un solo dirigente con contratto a termine, mentre per i restanti tre dovrebbe decidersi ad indire concorsi, se non vuole trovarsi fuori legge, oppure cercare qualcuno di suo gradimento altrove e convincerlo a trasferirsi. Ma il nostro sindaco ha un modo differente di concepire i concorsi e lo abbiamo visto. Preferisce farne di nuovi per rimpolpare gli organici e magari accontentare gli amici o gli amici degli amici, ma dimostra una forte idiosincrasia verso quelli che in realtà servono, e per legge addirittura.

Pubblicato il 06.05.11 h 22:22
Modificato il 09.05.11 h 15:44

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