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Il versetto satanico

Nell’approvazione della delibera di Consiglio n. 76/2022, passa come un versetto satanico un emendamento che prevede la possibilità di ampliamento ad libitum di un’attività produttiva, in barba ad un articolo del DPR n. 160/2010 (beffardamente citato in delibera).

L’anno 2022 deve essere stato sicuramente un anno munifico per gli elettori della destra canosina, quelli, per intenderci, che in massa son corsi alle urne ed hanno espresso la loro preferenza per il candidato sindaco dott. Vito Malcangio, farmacista prestatosi per la prima volta alla politica e assurto immantinente al ruolo di Primo cittadino.
Devono considerarsi davvero persone molto fortunate se a tre giorni dal Natale, il Consiglio comunale si è riunito per approvare la deliberazione n. 76/2022, dall’oggetto apparentemente innocuo ma che in sostanza contiene rilevantissime novità. Si è trattato dell’adozione di una variazione alla parte programmatica del PUG (Piano Urbanistico Generale) che, a quanto pare, molti elettori di destra attendevano da un bel po’, stando a sentire le dichiarazioni di importanti consiglieri di maggioranza e del sindaco stesso che nella presentazione del provvedimento fa riportare: “Trattasi di una delibera importante per lo sviluppo della nostra città in quanto, dopo aver ascoltato le lamentele di imprenditori, tecnici, professionisti e cittadini circa le difficoltà ad investire nella città, da candidato Sindaco si è impegnato a far sì che le cose potessero cambiare. Questa è la ragione per cui, pur non essendo un tecnico, ha voluto tenere per sé la delega all’Urbanistica, per dare il segnale che l’attenzione allo sviluppo e alla creazione di opportunità lavorative sono prioritarie per questa Amministrazione, e che chiunque abbia necessità di interloquire direttamente con il Sindaco, troverà sempre la porta aperta, specie coloro che hanno voglia di “fare”.
Stessa enfasi per il consigliere Farfalla che vuole “ringraziare il Sindaco perché, dopo aver ascoltato per anni le lamentele di imprenditori che pur avendo voglia di investire nel territorio, non avevano gli strumenti che glielo consentivano, a distanza di soli 5 mesi dal suo insediamento ha portato all’approvazione del Consiglio Comunale un primo importante strumento, al quale ne seguiranno probabilmente altri, con l’intento di fornire soluzioni alle esigenze raccolte nel mondo imprenditoriale locale”.
Come poteva mancare il consigliere Ventola che “si associa al Consigliere Farfalla nei ringraziamenti al Sindaco per aver mantenuto la parola data in campagna elettorale in materia di interventi, in termini attuativi e non modificativi, sul Piano Urbanistico Generale e questo non può che rappresentare serietà, impegno, studio, ascolto verso tutti.” Per concludere con il consigliere Suriano che “non essendo un tecnico ha approcciato l’argomento in discussione sotto un profilo strategico, di carattere puramente politico e, pertanto, ha particolarmente apprezzato gli interventi in aula che hanno consentito di comprendere più a fondo gli aspetti tecnici della delibera. Ritiene che con questo provvedimento si possa dare davvero una svolta al paese; abbiamo una responsabilità nei confronti del territorio e oggi abbiamo la possibilità di poter riavviare finalmente lo sviluppo di una realtà ferma da troppi anni, dando a tutti la possibilità di ripartire sulla base di regole chiare e precise. Il settore dell’edilizia deve poter ripartire, e con esso anche l’indotto rappresentato da artigiani, commercianti ecc.; oggi abbiamo la possibilità di approvare un atto che consentirà di dare risposte a esigenze reali e di aprire un ciclo nuovo per il nostro paese.”
E come non essere d’accordo con l’entusiasmo, la soddisfazione e forse anche un po’ di ingenuità dei consiglieri di maggioranza? Quella che stanno proponendo è una variante piuttosto corposa al PUG nella parte programmatica, tra le quali l’ing. Miracapillo introduce, per non farsi mancare niente, “anche l’inserimento dell’art. 51undecies, in recepimento della L.R. n.39 del 30/11/2021, norma che consente di intervenire nelle aree industriali per quanto riguarda l’art 8 dpr 160/2010 che consente in tali aree di incrementare la superficie senza limitazione. Si propone oggi tale recepimento in quanto in data 01/12/2022 è stata pubblicata la Sentenza n.240 della Corte Costituzionale che ha imposto la modifica di alcuni articoli della predetta legge regionale sottoposti al vaglio della Corte, e pertanto soltanto ora, ad avvenuta modifica da parte della Regione, la legge è in pieno vigore.” E alla fine della discussione, la Vice Presidente del Consiglio comunale (Lacidogna Mariangela) pone proprio in votazione l’emendamento, che al punto 2 recita: Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n.39/30.11.2021, nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133) e della deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 2332 e successiva deliberazione della Giunta regionale 1631 del 21/11/2022, per ampliamento delle attività produttive si intende l’aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell’attività già esistente, in termini di superficie coperta o di volume.” In pratica, libertà indiscussa di edificazione (non è chiaro se sarà automaticamente possibile sanare anche qualche piccolo abuso) con la sola foglia di fico di una Conferenza di Servizi da convocare ogni volta che qualcuno lo richieda.

Quanto afferma l’ing. Miracapillo è in parte vero. La legge regionale n. 39/2021 ha da poco superato l’esame di costituzionalità, impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo aveva richiesto anche per quel famigerato art. 4. La Corte gli ha dato torto. Ma c’è un problema che nessun consigliere, né tecnico, considera: l’art. 8 del DPR 160/2010 ha una formulazione che forse nessuno ha visto. Al comma 1 riporta: “Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi”. Ma anche le delibere regionali citate nell’emendamento dicono qualcosa di piuttosto interessante. La delibera di giunta n. 2332/2018 riporta: “il procedimento speciale disciplinato dall’art. 8 del citato d.P.R. n. 160 del 2010 ha carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale e non può essere utilizzato in via ordinaria ai fini della pianificazione urbanistica”. Il concetto viene rafforzato e chiarito quasi in maniera diretta nell’ambito di applicazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento per l’applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 allegato alla deliberazione stessa:

“Il procedimento speciale ex art. 8 D.P.R. 160/2010 non può essere utilizzato in via ordinaria ai fini della pianificazione urbanistica, ma solo in via eccezionale, per affrontare situazioni che i normali strumenti urbanistici non sono in grado di risolvere .
In particolare, è inammissibile che Comuni dotati di strumenti urbanistici da anni privi di aree destinate a determinate funzioni produttive, continuino a ricorrere alle varianti puntuali per rispondere alle esigenze degli operatori economici.
In definitiva, un uso reiterato della variante puntuale da parte delle Amministrazioni comunali costituirà di per sé sintomo di una applicazione non appropriata (e quindi illegittima) di tale previsione normativa.”


E la deliberazione di giunta regionale n. 1631/2022, successiva alla precedente, non può negare l’evidenza:

“L’articolo 8 del citato D.P.R. n. 160/2010 disciplina i raccordi procedimentali dei progetti di insediamento di attività produttive con gli strumenti urbanistici vigenti, rimandando all’esito della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. la variazione dello strumento urbanistico qualora esso non individui aree o individui aree insufficienti per l’insediamento di dette attività”.

Sembra acclarato quindi che il ricorso all’art. 8 sia legittimo quando un Comune è sprovvisto del tutto di strumenti urbanistici (situazione più da codice penale che da codice delle amministrazioni) o è dotato di strumenti urbanistici insufficienti o poco lungimiranti (assenza di aree dedicate alle attività produttive o non più in grado di soddisfare le richieste). Ma è questa la situazione del Comune di Canosa? A guardare le carte e le passate delibere direi proprio di no, considerato che ciò che stanno modificando (il PUG) è proprio uno strumento urbanistico e che il Comune di Canosa è dotato di un Piano Regolatore Generale che in fatto di aree produttive non può certo considerarsi parco. Secondo la tabella in ipertesto estratta proprio dalla relazione generale al PRG, di aree riservate alla produzione, a vario titolo, ve ne sono ben 5 distinte per tipologie e altre 4 legate alla tipologia D6, per un totale di superficie di quasi 3 milioni di metri quadrati (290 ettari).
Come mai allora si approva l’emendamento all’unanimità contando su un’unica astensione e cinque consiglieri assenti? Come mai si assimila in uno strumento urbanistico ordinario una norma che per definizione può essere usata solo in deroga allo stesso, creando una sorta di cortocircuito logico e contravvenendo proprio a quell’ammonimento della Regione Puglia che depreca il ricorso a varianti puntuali in Comuni che nei loro strumenti urbanistici non contemplano siti dedicati ad attività produttive? Possiamo solo immaginare quanto potrebbe essere duro il giudizio dell’ente sovraordinato se scoprisse che a Canosa quella norma viene approvata anche in presenza di abbondanti aree dedicate a quelle attività, almeno stando al PRG.

Sabino Saccinto

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Pubblicato il 06/11/2023 h 19:24:52
Modificato il 06/11/2023 h 22:07:47

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