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Ultima puntata, ma non è detto, della storia dei debiti fuori bilancio del Comune di Canosa. Storie che a volte sembrano incredibili in cui il Comune soccombe quasi sempre, spesso per colpa propria.

Il 30 novembre 2012, di delibere ne vengono addirittura approvate quattro, delle quali la meno articolata è la n. 48. Un caso classico ed emblematico di impatto di un autocarro contro un tombino stradale privo di copertura per il quale finiscono condannati Comune e Acquedotto. Entità dell’esborso: 3.547,33 €. Causa iniziata nel 2009 e finita nel 2012.
In quella data si concludono altre tre vicende piuttosto annose: da un contenzioso aperto contro la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, alla conclusione di una vicenda risalente a qualche decennio prima: l’allagamento degli ex-supermercati C&C (ragione sociale ormai estinta).
La prevenzione del randagismo è una voce di spesa consistente nel bilancio comunale (Titolo 1.03.01.03). Nel PEG 2013 è valutata nell’ordine dei 185 mila euro per l’anno in corso, con uno stanziamento finale di 202.500 nell’anno precedente. La delibera n. 46, anche se non lo riporta, riguarda proprio quest’attività, passata di mano durante la prima amministrazione Francè. Dal 18 giugno 1999 al 31 dicembre 2003, titolare del servizio di gestione dei cani randagi è stato appunto il sig. Sardella Pasquale, con procura della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Tra il 2003 ed il 2004, il Servizio Veterinario della ASL Bari 1 invitò il Comune di Canosa a revocare l’autorizzazione sanitaria in quanto “erano venuti meno i presupposti oggettivi per cui era stata rilasciata” e con una ordinanza sindacale del 18 marzo 2004 avvenne quanto richiesto spostando il canile in altra località.
Il 26 febbraio 2007 fu il Comune a passare all’attacco con un atto di citazione con il quale chiese al Tribunale, “previo accertamento e declaratoria della risoluzione per grave inadempimento del citato contratto”, la condanna della Lega “al risarcimento del danni”, nonché alla restituzione di 111.864,18 €.
Il tutto si concluse con un nulla di fatto. La sentenza n. 168/2012 del Tribunale di Trani, sezione staccata di Canosa di P., casserà il ricorso con una motivazione fulminante e sensazionale: la Lega Nazionale per la Difesa del Cane non c’entrava assolutamente nulla con il procedimento intentato, il sig. Pasquale Sardella ha avuto procura fino al 2000, da allora non gli è stata più rinnovata, ergo al di là di quella data il Comune ha creduto di avere incaricato la lega, in realtà il suo interlocutore era semplicemente il sig. Sardella. Una conclusione che ha dell’incredibile e che solleva qualche interrogativo. I dirigenti comunali erano a conoscenza di questo particolare? Era previsto che venisse prodotto un qualche certificato o una dichiarazione che attestasse che il sig. Sardella era associato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane? E come mai il legale nominato dal Comune non si era preoccupato di verificare tutta la documentazione prima di ricorrere in giudizio?
La conclusione è davvero paradossale e la sentenza del Tribunale dispone perfino il pagamento delle spese processuali in favore del Sardella, gravando il Comune di un ulteriore debito fuori bilancio per 7.676,24 €, spesa verso la quale la Giunta non esprimerà alcun parere positivo circa l’impugnazione della sentenza nonostante il parere del legale dell’Ente, Sara Giordano, secondo la quale “la sentenza è erronea e degna di essere appellata”, una pietra tombale sull’impugnazione che rende improbabile che la nuova giunta si prodighi per una prosecuzione del contenzioso.

Il 2012 è stato l’anno di chiusura delle cause pendenti, compresa una vicenda oltremodo annosa che ha provocato anch’essa un discreto debito fuori bilancio: 40.286,13 €. Si tratta di un evento ben scolpito nella memoria dei canosini, avvenuto nel 1990, quando in seguito ad un acquazzone estivo, una palazzina di Via Goldoni divenne inagibile. Una quantità spropositata d’acqua, infiltratasi sotto terra, inondò un supermercato che si trovava al piano interrato, sfondando i muri e pregiudicando la stabilità della palazzina stessa.
Il caso volle che in quegli anni erano in corso lavori di metanizzazione del centro abitato e attività di monitoraggio e risanamento del sottosuolo, affidate, quest’ultime, alla Società Italiana Condotte Acqua spa. Fu come acqua sul bagnato, proprio perché in quegli anni, e nei precedenti, si era molto parlato di tecniche di costruzione alquanto temerarie che non tenevano assolutamente conto della base su cui gli edifici poggiavano. E Via Goldoni era da sempre considerata a rischio sotto questo aspetto a causa di numerosi vuoti sotterranei, lascito di antiche cave di estrazione del tufo. E guarda caso il fatto è accaduto proprio mentre un’impresa, le Condotte, stava operando per bonificarle.
Secondo i ricorrenti, gli scavi profondi lasciati dalle imprese appaltatrici delle Condotte, quelli meno profondi dell’Italgas Sud e la pioggia copiosissima, furono un combinato micidiale drammaticamente disposto. Secondo il Comune, citato in giudizio insieme alle altre due, era tutta colpa degli appaltatori e di chi aveva costruito l’edificio, con particolare riferimento alla “preesistenza di vizi costruttivi”, e alla “mancata adozione di tecniche di solida costruzione in relazione alla particolarità del sottosuolo di via Goldoni”.
Evidentemente gli argomenti usati dalla difesa del Comune di Canosa non furono molto convincenti verso il giudice del Tribunale di Trani, se è vero, come è vero, che in primo grado ad essere condannati risultarono solo il Comune, nella misura del 30%, e Italgas Sud, con il suo subappaltatore Ediltermo, al 70%. Una sentenza non soddisfacente per nessuno o quasi, visto che ricorsero tutti in appello, Comune compreso, che intanto riconobbe il debito fuori bilancio e lo pagò, anche se ancora oggi non è chiaro a quanto ammontasse. I danneggiati contestarono la rivalutazione degli interessi; Comune e Italgas non accettarono che le Condotte l’avessero fatta franca; le assicurazioni di Italgas e Ediltermo protestarono, a loro dire era stato violato il principio del contraddittorio. Teniamo presente che il primo grado della sentenza arrivò nel 2001, cioè a undici anni dai fatti accaduti.
Tra il 2009 e il 2010, la Corte di Appello di Bari raddrizzò la sentenza di primo grado, ridistribuendo le responsabilità e coinvolgendo anche le Condotte. Per il Comune di Canosa non cambiò nulla, dovette risarcire il 30% del danno, il restante 70% se lo ripartirono Italgas, con il suo appaltatore, e la Società Condotte.

Nel 2012 si è conclusa una causa a tre circa l’esproprio di un terreno sul quale poi è sorta la chiesa dell’Assunta: la ditta Di Nunno Sabino contro il Comune, e il Comune contro la Diocesi di Andria.
Tutto iniziò il 15 maggio del 1989, quando un’area della Zona PEEP (edilizia economica e popolare) di proprietà di un’impresa edile (la Di Nunno Sabino) fu espropriata e ceduta alla Diocesi di Andria per costruirci una chiesa. Si chiama urbanizzazione secondaria.
L’espropriato non prese tanto bene la decisione dell’Amministrazione di allora e presentò un ricorso al TAR Puglia, non già avverso all’esproprio in quanto tale, ma contro il decreto di occupazione di urgenza del 18 gennaio 1990, evidentemente ritenuto ingiustificato, e ne chiese i danni, dando luogo ad una battaglia legale combattuta su due campi: TAR e Tribunale ordinario.
Compreso forse che le cose si stavano mettendo male, il Comune, con una prima nota del 26 marzo 1999 ed una seconda del 11 febbraio 2000, tentò di coinvolgere la Diocesi, la vera beneficiata dell’esproprio, in incontri amichevoli alla ricerca di un accordo con la ditta Di Nunno, onde evitare conseguenze pesanti. Dal vescovo, o chi per lui, giunse una risposta non impegnativa, costringendo il Comune a dover assumere in proprio la responsabilità e l’onere dell’accordo transattivo, che si perfezionò il 16 luglio 2001 per un importo di 90.379,96 € a favore del Di Nunno, debito che costrinse poi il Comune ad accendere un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per pagarlo.
Svincolato dal debito, l’Ente partì lancia in resta per rivalersi contro la Diocesi, incaricando l’avv. Angelo Palmieri di citarli davanti al giudice ordinario. Il giudice ordinario, con la sentenza n. 177/2004, si dichiarò incompetente, dovendo, la richiesta, essere indirizzata al TAR. Il problema riguardava la clausola di gratuità, “così come trasfusa nella Convenzione stipulata”. In altre parole, se il Comune aveva assicurato alla Diocesi la cessione dei terreni espropriati senza nulla pretendere in cambio, non poteva rivolgersi al Tribunale per farseli ripagare. Per un fatto di giurisprudenza doveva essere il TAR a decidere se quell’atto poteva essere emendato come il Comune chiedeva, addebitando perfino alla Diocesi il costo dell’esproprio. Il TAR respingerà il ricorso nel 2011, condannando il Comune al pagamento delle spese legali sostenute dalla Diocesi per un debito complessivo di 1.887,60 euro.

Sabino Saccinto

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Pubblicato il 05/09/2013 h 16:44:58
Modificato il 15/01/2014 h 13:36:43

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