I due broker
Continua la storia dei debiti fuori bilancio del Comune di Canosa di P. Questa volta i casi più curiosi riguardano una strana vicenda in cui sono coinvolti due broker assicurativi ed una richiesta della Ecolife s.r.l. Nel 2011, i casi che hanno comportato una revisione del bilancio sono stati quattro, uno in più rispetto all’anno precedente. Sicuramente quelli più interessanti e, per certi versi, intriganti sono due che hanno riguardato alcuni broker assicurativi che avrebbero dovuto coprire il Comune dalle spese legali, e che invece son finiti, per motivi misteriosi quanto banali, per costituire un ulteriore danno per l’Ente, il quale oltre ad aver pagato regolarmente i servizi promessi (almeno si presume sia stato così), si è ritrovato anche caricato del costo delle prestazioni, solo in teoria garantite dagli istituti di assicurazione. Il caso della
delibera 3 è emblematico.
Il 7 dicembre 2007 venne notificato al Comune un ricorso di alcuni cittadini residenti in Via Oristano n. 14, abitanti case di proprietà comunale. Chiedevano che venissero eseguiti, con carattere d’urgenza, lavori di manutenzione straordinaria, nonché il risarcimento dei danni pregressi causati dallo stato non proprio ottimale delle abitazioni. Una questione che probabilmente avrebbero potuto risolvere diversamente, invece si preferì che si incancrenisse fino a giungere all’epilogo estremo (le carte bollate) con una disinvoltura eccessiva, quasi che il disporre di un’assicurazione conferisse uan sicurezza garantita, al di là del problema in sè, magari anche politico, di come ricomporre una vertenza. Il giudice dispose la comparizione delle parti per il 21 dicembre 2007 e l’Ente, rifacendosi ad un contratto stipulato con la SASA Assicurazioni, inviò il 13 dicembre 2007 una richiesta alla Assidea & Delta srl quale broker assicurativo, per farsi dare il nominativo del legale a cui affidare la pratica, ovviamente a spese della SASA Assicurazioni. Il broker riscontrava in giornata la nota dell’Ufficio Contenzioso consigliando di provvedere in proprio alla nomina del legale ed assicurando di aver provveduto ad aprire il sinistro presso la compagnia assicuratrice. Raccomandazione tautologica, se vogliamo, considerato che accendere una pratica rientrava tra i normali doveri del broker, così come è strana la decisione di lasciare all’assicurato la scelta del legale di fiducia, solitamente le assicurazioni preferiscono sempre affidarsi ai loro, ma SASA, o broker, preferirono che il Comune facesse tutto da solo, ribadendo ancora una volta il 14 dicembre che tutti gli oneri erano e restavano a loro carico.
La Giunta comunale provvide, data l’urgenza e l’imminente scadenza della convocazione, con una tempestività vertiginosa ad affidare l’incarico ad un avvocato locale, Sabino Angelo De Muro Fiocco. Un po’ meno tempestiva (lo fece il 18 dicembre 2007) fu nel comunicare al broker Assidea & Delta srl e allo stesso avvocato il nominativo del legale (cioè di se stesso).
Il primo febbraio 2008 si tenne l’ultima udienza di primo grado, con il rigetto, da parte del giudice, del ricorso presentato dagli inquilini di Via Oristano, contestualmente optava per la compensazione delle spese, ovvero la SASA Assicurazioni avrebbe dovuto pagare il legale De Muro Fiocco. Gli inquilini, non soddisfatti dalla pronuncia del giudice monocratico, decisero di aprire un nuovo procedimento davanti al Tribunale di Trani, ma in composizione collegiale. L’udienza fu fissata per il 22 aprile 2008 ed il legale del Comune, il 7 aprile 2008, suggerì di costituirsi in giudizio resistendo.
Le indicazioni vennero recepite dalla Giunta comunale. Il 10 aprile 2008 venne informato il broker Assidea & Delta che intenzione dell’ente era quella di proseguire nel giudizio e il 15 aprile venne approvata una delibera di giunta per riassegnare l’incarico ancora all’avv. De Muro Fiocco, con spese sempre a totale carico della SASA Assicurazioni.
L’otto luglio 2008, il Tribunale di Trani diede ancora torto ai ricorrenti, disponendo la compensazione delle spese. L’avv. De Muro Fiocco comunicò al suo cliente quest’ultima decisione ed il primo ottobre 2008, nonché il 26 gennaio 2009, ritenendo che il procedimento fosse chiuso, inviò la nota spese al Comune.
Il Comune la ritrasmise al broker il 5 febbraio 2009. Da quel momento in poi tutto tacque, tanto che dopo più di un anno, il 3 maggio 2010, il legale si rifece vivo, questa volta con un decreto ingiuntivo, contro il Comune, al quale intimò il pagamento di 7.495,80 €, gravati di ulteriori spese per la procedura esecutiva.
L’undici maggio 2010 il Comune trasmise l’incartamento al broker ed alla Milano Assicurazioni, che nel frattempo aveva acquisito la SASA all’interno di una sua divisione. Non seguì alcuna risposta, lasciando il tutto congelato fino al 17 gennaio 2011, quando l’avv. De Muro Fiocco inviò al Comune un atto di precetto con il quale intimava il pagamento entro dieci giorni. La cifra ovviamente crebbe è diventò di 9.465,78 € più altre spese non ancora definite.
Stessa pantomima, il Comune immantinente inviò anche questa richiesta al broker ed alla Milano Assicurazioni, la quale non rispose, tanto da essere costretti a contattare per le vie brevi il broker, che se ne lavò le mani e, a giustificazione, trasmise copia del carteggio intercorso con la compagnia assicurativa. In pratica un rimpallo di responsabilità fra i due soggetti fin quando la Milano Assicurazioni non potette più traccheggiare, aprendo di fatto un nuovo contenzioso e contestando le modalità di trasmissione della documentazione. Il broker ovviamente sosteneva la perfetta regolarità della pratica. Nonostante tutto, Milano Assicurazioni si rendeva disponibile, a distanza di anni, a liquidare la parcella, ma non nell’entità richiesta dal professionista, ma ai minimi tariffari. Infatti, tra le motivazioni dei mancati riscontri, l’assicurazione contestava anche l’ammontare delle spese. Sorge spontaneo chiedere come mai non abbiano nominato un legale di loro fiducia. In conclusione, il Comune liquidò all’avv. De Muro Fiocco la somma richiesta e promise di rivalersi contro broker e assicurazione. Di quest’ultima pratica non è dato sapere nulla, mentre impellente sorge un interrogativo. Quanto è costato in tutti questi anni assicurarsi con il broker Assidea & Delta? Chi ha suggerito di sceglierlo e quanto affidabile lo si è ritenuto?
Il 13 maggio 2011 venne approvata all’unanimità
un’altra delibera , simile alla precedente, almeno negli attori: un broker assicurativo, una compagnia che si nega, un sinistro da risarcire ed un caso di responsabilità civile contro il quale il Comune risulta regolarmente assicurato. Iniziò quasi banalmente, con una cittadina, la sig.ra Lenoci Nunzia, che tramite il suo avvocato chiese un indennizzo per un incidente avvenuto il 17 gennaio 2004. Procedura standard. L’Ufficio Contenzioso trasmise la pratica al suo broker, la Uniconsult srl questa volta, il quale non si fece mancare di trasmettere una nota il 23 aprile 2004 al Comune ed al legale della sig.ra Lenoci per far sapere di essersi attivato presso l’Ufficio Sinistri della Compagnia MEIE. Da quel punto in poi si perdono le tracce della pratica che si rianimò sei anni dopo, quando l’avv. Quagliarella trasmise al Comune copia della sentenza n. 36/2010 del Tribunale di Trani – Sezione di Canosa di Puglia e l’atto di precetto con il quale si intimava il pagamento di 13.588,53 € entro dieci giorni.
All’Ufficio Contenzioso non si scomposero più di tanto e trasmisero le carte il 23 aprile 2010 al broker ed alla compagnia assicurativa, che nel frattempo era cambiata, la UGF Assicurazioni s.p.a.
Non accadde regolarmente nulla ed il 7 ottobre 2010, l’avv. Quagliarella riscrisse al Comune. Nuovo atto di precetto e somma cresciuta fino a 13.798,49 € da pagare negli ormai canonici dieci giorni. Il Comune rimandò al broker, che nel frattempo era cambiato (Assigem s.r.l.), e alla compagnia assicurativa, che risposero il 12 ottobre 2010 (il primo) e il 20 ottobre 2010 (la seconda) sostenendo una tesi sorprendente: l’atto di citazione per la causa davanti alla sezione canosina del Tribunale di Trani non era mai pervenuto. Allarme all’Ufficio Contenzioso per scoprire che nemmeno al Protocollo Generale era mai stata registrata la notifica della citazione, mentre dalla relata in possesso all’avv. Quagliarella risultava che gli Uffici Giudiziari avevano provveduto a trasmetterla. Un mistero piuttosto buffo. Chi ha ricevuto quell’atto e come mai non l’ha registrato? E’ stata mai aperta un’indagine interna per appurare l’omissione, se per dolo o errore umano?
Sta di fatto che nonostante il Comune si sia ritrovato con le spalle scoperte e che abbia deciso, per scelta non chiara, di non rivalersi su alcuno, ricevette un ulteriore atto dall’avv. Quagliarella, questa volta di pignoramento presso terzi (la Banca Popolare di Bari, tesoriere del Comune). La situazione si definirà dopo con il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 15.110,27 € a favore della sig.ra Lenoci Nunzia.
A volte accade che il Comune paghi due volte lavori di realizzazione di opere pubbliche, la prima in forza di un’effettiva esecuzione e consegna; la seconda per una sentenza che lo obbliga a versare l’intero preventivo alla prima ditta assegnataria, entrata in contenzioso e non contenta di vedersi riconosciute le sole spese legali. E’ il caso della
delibera n. 21 del 13 maggio 2011 per l’ammontare complessivo di 16.654,72 €.
Di sicuro, il debito fuori bilancio più massiccio degli ultimi anni è stato quello riconosciuto con la delibera 31 del 28 luglio 2011 in favore della Ecolife s.r.l., la ditta appaltatrice della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
ben 146.363,74 €. Consideriamo che la Ecolife, alla data di liquidazione del debito, operava in prossimità della scadenza dell’appalto, visto che da lì a poco l’ATO Bari 1 avrebbe predisposto un nuovo capitolato d’appalto con il quale l’affidamento del servizio non sarebbe più avvenuto per singola città, ma per l’ARO (Ambito Ristretto Ottimale) Canosa – Andria.
In realtà, anche se la liquidazione dell’importo è avvenuta nel 2011, il problema dei maggiori costi di smaltimento dei rifiuti, in seguito all’obbligatorietà del processo di tritovagliatura, era stato già posto nel marzo del 2010. All’epoca, con una nota, Ecolife aveva chiesto già la corresponsione degli importi conseguenti alle maggiori spese. Richiesta spiazzante per il Comune, il quale si rivolse all’ATO; ponendo un quesito, se la tritovagliatura rientrasse tra i costi di smaltimento già in carico all’appaltatore. Risposta ovvia, scontata, il costo dello smaltimento, secondo il decreto ministeriale, è comprensivo dei trattamenti effettuati prima sul rifiuto. Il Comune fece notare che secondo l’art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto,
“tutte le spese di smaltimento, anche relative alla ottimizzazione del servizio di trasporto dei rifiuti, sono a carico dell’Impresa appaltatrice” , quindi nulla sarebbe dovuto a Ecolife, che in risposta nel maggio del 2010 chiese la revisione del canone.
Fu richiesto un parere all’avv. Di Donna. Il legale rimandò al Comune l’onere di verificare se il Capitolato Speciale d’Appalto prevedesse il riconoscimento di un incremento del canone in caso fosse necessario ricorrere ad un processo aggiuntivo nello smaltimento dei rifiuti. Per il pregresso, cioè il 2010, l’avvocato suggerì di chiudere la partita riconoscendo all’appaltatore la tariffa prevista dall’ATO Bari 1, appunto 146.363,74 €. Dal suo canto il dirigente del settore Lavori Pubblici accettò l’incremento del canone per l’anno 2011.
Questa delibera spaventa forse più per l’entità della somma da riconoscere che per la storia in sé. Al di là della scadenza prossima del contratto, appare conforme al buon senso: un aumento dei costi per causa di forza maggiore non può essere tutto caricato sull’impresa che espleta il servizio, quindi ci può stare il riconoscimento di un adeguamento di tariffa.
Il 2012 si mostra piuttosto munifico in fatto di vecchie cause che si chiudono e di delibere da approvare. I debiti fuori bilancio vengono riconosciuti a partire da ottobre per una questione più tecnica che politica: l’approvazione del previsionale avvenuto in forte ritardo. Si inizia a deliberare
il primo ottobre 2012 per un contenzioso tra l’Ente e l’avvocato Biagio Di Palma (suo difensore in una causa al TAR ed al Consiglio di Stato contro gli eredi Ungaro). Una parcella di 45.466,83 € inviata nell’aprile 2008, fu subito contestata, il Comune era disposto a pagare al massimo 27.501,13 €. Seguì decreto ingiuntivo del legale che rivide le sue pretese e ritoccò al ribasso la cifra: 37.513,14 €. Il Comune si oppose e andarono in tribunale, decreto revocato e somma da pagare di 25.955,34 €, più spese e interessi, che fanno in totale 32.494,6 €.
Sabino Saccinto Vers. pdf Pubblicato il 11/03/2013 h 16:40:54
Modificato il 15/01/2014 h 13:34:46
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